In seguito a rettifica, derivante da errore di attribuzione punteggio riscontrato in sede di istruttoria tecnico-amministrativa, si sostituisce in autotutela l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili a valere sul Bando sott. 6.2 ambito 2 pubblicato in data 14/12/2020.

Si precisa che

- la rettifica non ha comportato un cambiamento dei beneficiari;

- l’inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all’istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

- la pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili;

- avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.10 - Ricorsi delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo rurale non connesse a superfici o animali – Parte generale.

 

Ciò è valido a tutti i fini di legge.

Vedasi allegato

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