In Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che, tra le mille novità, elimina anche dai testi giuridici la parola fallimento. Vengono previsti termini specifici, e più tecnici, per definire le varie fasi della crisi d’impresa, fino alla “liquidazione giudiziale“, che sarebbe appunto il fallimento.
La nuova terminologia allinea l’Italia ad altri paesi europei e ha lo scopo di eliminare la caratterizzazione negativa che si accompagna tradizionalmente al termine fallimento (cosa che non avviene in altri paesi).
Novità: In generale, il nuovo Codice introduce nuovi meccanismi di allerta per facilitare l’emersione dai momenti di difficoltà e facilitare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale quando la crisi d’impresa è dovuta a fattori contingenti. Inoltre, semplifica le procedure sia sul fronte giudiziale sia quello degli strumenti alternativi.
Istituisce infine un nuovo albo dei soggetti che gestiscono le procedure concorsuali.
Entrata in vigore: Particolarmente complessa l’entrata in vigore: ci sono alcuni articoli che saranno operativi dal prossimo 16 marzo 2019 (un mese dalla pubblicazione in Gazzetta), mentre il grosso del provvedimenti entra in vigore il 15 agosto 2020 (dopo 18 mesi dalla pubblicazione). Nel dettaglio, entrano in vigore il prossimi 16 marzo il comma 1 dell’articolo 27 e gli articoli 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388. Tutto il resto (la norma si compone di 391 articoli), sarà invece in vigore dal 15 agosto 2020.