Si comunica che, a partire dalla data odierna 15/10/2021 e sino al 31/12/2021, verrà attivato – in conformità al decreto legge 127/2021 – la verifica del Green Pass presso la ns sede operativa.

A tal fine, per l’accesso alla stessa sarà richiesto, quotidianamente, il Green pass da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

- mediante la scansione del QR CODE;

- utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;

- senza conservare alcun dato, annotando solo l’effettuazione dell’avvenuta verifica.

 

I controlli verranno effettuati da Giuseppe Ficcaglia e da Graziella Russo.

Si precisa che la norma

  1. estende l’obbligo così generalizzato a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, “a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato devono accedere (anche temporaneamente ed occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia “sulla base di contratti esterni” (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale);
  2. identifica i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di “lavoratore”, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dell’imprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare l’osservanza dell’obbligo legale. Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nell’obbligo non soltanto la generalità dei dipendenti assunti direttamente dall’impresa e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dell’appaltatore (che svolgono la propria attività presso i locali dell’azienda committente), i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati (all’impresa utilizzatrice da un’Agenzia di somministrazione di lavoro), così pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche gli agenti (che accedono ai locali dell’impresa preponente) e il consulente del lavoro o il dottore commercialista (che hanno l’esigenza di recarsi presso gli uffici dell’impresa cliente, anche per presenziare a una ispezione del lavoro o a una verifica fiscale), così pure l’amministratore e i soci lavoratori dell’azienda;
  3. definisce “Soggetti esentati” tutti coloro che sono “esenti dalla campagna vaccinale”, sulla scorta di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Gli incaricati del controllo potrebbe richiedere al lavoratore verificato di esibire un documento di identità allo scopo di accertare l’effettiva corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’App “VerificaC19”, ma senza annotare alcun dato e senza effettuare fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti.

Il d.l. n. 127/2021 stabilisce che gli incaricati dei controlli sono tenuti all’accertamento delle violazioni, nonché a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni riscontrate.

Le sanzioni sono regolamentate dal D.L. 127/2021.

 

Vedasi allegati

 

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